Statuto
anno di fondazione 24 febbraio 1989
Modifiche statutarie approvate Assemblea Ordinaria Annuale Soci 18 marzo- 2 aprile 1997.
Modifiche statutarie approvate Assemblea Straordinaria Annuale Soci 22 luglio 2003.
Modifiche statutarie approvate Assemblea Ordinaria Annuale Soci 9 novembre 2005.
Art.1 - Costituzione, denominazione e durata
E’ costituita un’Associazione senza fini di lucro con durata sino al 31.12 2090 denominata: “Scuola Piemontese di Medicina Generale Massimo Ferrua “ e di seguito chiamata per brevità “Scuola”.
Art. 2 - Sede
La sede della Scuola è in Torino, Corso Svizzera 185/bis.
Il semplice cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso atto può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Finalità
L’Associazione, ha per oggetto lo svolgimento, senza scopo di lucro, delle attività di:
- promozione e realizzazione di attività di formazione in Medicina Generale
- aggiornamento professionale e formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM
· promozione ed organizzazione di congressi, seminari, convegni, concorsi e borse di studio su argomenti e materie di interesse del mondo medico-sanitario;
· collaborazione con la Regione Piemonte, le Aziende sanitarie ed altri organismi ed Istituzioni sanitarie pubbliche;
· elaborazione di linee guida anche in eventuale collaborazione con la Regione Piemonte e con altre organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali
· promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici
- coordinamento dell’attività degli animatori di formazione associati
- promozione della qualità del lavoro degli animatori
· svolgimento di attività di studio, ricerca, verifica e revisione di qualità, su mandato delle organizzazioni di categoria cui fa riferimento
VIENE ESCLUSO L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI O LA PARTECIPAZIONE AD ESSE, SALVO QUELLE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA, NONCHÉ L'ATTIVITÀ DI TUTELA SINDACALE DEGLI ASSOCIATI O COMUNQUE LO SVOLGIMENTO, SIA IN FORMA DIRETTA CHE IN FORMA INDIRETTA, DELL'ATTIVITÀ SINDACALE IN GENERE.
Art. 4 - Finanziamenti
Le attività dell’Associazione potranno essere finanziate esclusivamente attraverso i contributi dei soci e/o di Enti Pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti correnti da parte d'industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività "ECM", potranno essere finanziate esclusivamente attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti Pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
Art. 5 - Soci
Possono essere soci i medici di medicina generale, convenzionati o in quiescenza, Animatori di formazione iscritti alla FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) ed alla SIMG (Società Italiana di Medicina Generale).
I soci neo–iscritti per la durata di un anno sono considerati “animatori in formazione” e vengono affiancati su mandato del CD da alcuni colleghi animatori esperti, che li aiuteranno ad inserirsi nel gruppo e a svolgere l’attività prevista. Al termine dell’anno verrà vagliato il percorso formativo dell’animatore attraverso un colloquio tra l’animatore stesso, tre componenti del CD, il referente della Commissione di qualità, e uno degli animatori affiancatori
Gli animatori in formazione non godono dei diritti di elettorato né attivo né passivo.
I soci Animatori di formazione si impegnano a partecipare e sostenere le attività della scuola, a svolgere i corsi di formazione e altre attività promosse dalla Scuola, a preparare il materiale formativo secondo le normative adottate dalla Scuola, a partecipare alla formazione per formatori organizzata dalla Scuola.
I soci animatori con più di 10 anni di attività nella Scuola possono, previa comunicazione al CD, essere esentati dall’attività didattica, pur rimanendo soci della Scuola, a cui prestano il contributo dell’esperienza maturata. In qualunque momento, previa comunicazione al CD, possono riprendere la piena attività.
Sono inoltre soci di diritto:
a) il segretario regionale FIMMG del Piemonte
b) i segretari delle sezioni provinciali FIMMG del Piemonte
c) i presidenti delle sezioni provinciali SIMG del Piemonte
d) il presidente regionale SIMG del Piemonte
Tali soci di diritto sono sostituiti, nel momento in cui decadono dalle rispettive cariche dai subentranti nelle cariche stesse. Essi godono del diritto di elettorato attivo, e passivo qualora anche animatori.
I soci sono ammessi dal consiglio direttivo con delibera insindacabile, su domanda presentata allo stesso.
Tutti i soci si impegnano al rispetto dello Statuto e del regolamento della Scuola nonché delle deliberazioni assunte dai competenti organi della Scuola stessa.
L’iscrizione alla Scuola ha durata annuale e si considera tacitamente rinnovata salvo dimissioni.
Art. 6 - Recesso dalla condizione di socio
Si recede dalla condizione di socio:
a) per dimissioni personali
b) per il mancato pagamento della quota associativa
c) per decadenza dei requisiti di ammissione
d) per conflitto di interesse accertato dal collegio dei probiviri sulla base del regolamento vigente
e) per espulsione deliberata dal collegio dei probiviri
La decadenza dalla condizione di socio comporta la revoca immediata di qualsiasi incarico o funzione assunti nell’ambito e per conto della Scuola
Art. 7- ORGANI DELLA SCUOLA
Organi statutari della Scuola sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Segretario
e) il Tesoriere
f) il Comitato Scientifico
g) la Commissione di controllo di qualità
h) il Collegio dei Probiviri
i) il Collegio dei Revisori dei conti
Presidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l’esecutivo
Art. 8 - L’Assemblea
L’assemblea dei soci, è organo sovrano.
Essa è convocata dal presidente, in via ordinaria, entro il primo quadrimestre di ogni anno sociale, ed in via straordinaria, ogni
qual volta lo ritenga opportuno il consiglio direttivo o ne faccia motivata richiesta al presidente, per iscritto, un terzo dei soci.
L’avviso di convocazione, a mezzo di lettera semplice, deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per
l’assemblea, salvo i casi di urgenza nei quali si provvede anche a mezzo telegramma con almeno 48 ore di anticipo. Le
assemblee convocate per approvare modifiche di statuto, debbono essere convocate per lettera, escludendo per tale fine la
convocazione d’urgenza.
L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti i due terzi degli associati ed in seconda convocazione
quando sia presente un terzo degli associati
L’assemblea è validamente costituita in seconda convocazione dopo trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso per la prima
convocazione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice (la metà più uno) dei presenti,
salvo i casi in cui sia richiesta dallo statuto una diversa maggioranza.
Ciascun socio partecipante ha diritto ad un voto; la delega è ammessa con il limite di una delega per persona. La delega in ogni
caso non è computabile come presenza al fine del raggiungimento del numero legale di partecipanti.
Le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti gli associati.
Art. 8bis - Attribuzioni dell’Assemblea
a) eleggere nei limiti previsti dagli articoli successivi i componenti il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri
b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo
c) esprimersi sulle questioni di carattere generale e dl particolare importanza relative alle attività della Scuola, fornendo indicazioni di massima
d) approvare l’ammontare della quota annuale di iscrizione
e) deliberare con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, le modifiche allo statuto eventualmente proposte dal consiglio direttivo o sottoscritte da almeno un terzo dei soci
f) richiedere al consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei soci, la modifica di norme di regolamento
g) decidere l’espulsione di un consigliere su richiesta del collegio dei probiviri, con le modalità e maggioranza di cui all’ art. 8.
Art. 9 - Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da dieci membri di cui otto eletti dall’assemblea. Il segretario regionale della FIMMG e il
presidente regionale della SIMG sono membri effettivi di diritto del consiglio direttivo; qualora questi non possano o non
intendano avvalersi della carica debbono nominare un sostituto permanente per tutta la durata del mandato o per un periodo non
inferiore ad un anno.
Ogni consigliere dura in carica quattro anni ed è immediatamente e senza limiti rieleggibile . I componenti del consiglio direttivo
eleggono al loro interno il presidente, il segretario ed il tesoriere che durano in carica fino alla scadenza del mandato del
consiglio direttivo stesso. Un consigliere decade dalla carica (oltre che per decorrenza del mandato) per dimissioni personali o
per recessione dalla condizione di socio o per assenze ingiustificate superiori al 50% delle riunioni annuali del consiglio direttivo
per richiesta del collegio dei probiviri. In quest’ultimo caso la decisione definitiva viene presa dall’assemblea a maggioranza
assoluta.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno sei volte l’anno ed ogni qual volta
lo ritenga necessario il presidente e/o lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.
Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal segretario.
Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti, ed in caso di
parità è determinante il voto di chi presiede il consiglio.
Per essere eleggibili nel consiglio direttivo occorre essere soci da almeno un anno ed essere in attività
di convenzione
Art. 9bis - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
a) coordinare il lavoro comune degli animatori dì formazione della Scuola, promuovendo le attività di cui all’art. 3 del presente statuto
b) costituire gruppi di lavoro per determinate attività o progetti, stabilendo anche l’entità delle risorse attribuibili
c) sovraintendere all’amministrazione del patrimonio sociale ed alla gestione economica complessa
d) deliberare l’ammissione di nuovi soci
e) adottare le decisioni necessarie per l’attuazione dei compiti statutari della Scuola, e di ogni altra incombenza prevista dal regolamento
f) stabilire e modificare a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno
g) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale da proporre all’assemblea
h) nominare i componenti del comitato scientifico
i) nominare i componenti della commissione del controllo di qualità
Art. 10 - L’Esecutivo
L’esecutivo è composto dal presidente, dal segretario e dal tesoriere della Scuola, i suoi compiti sono:
a) vigilare su tutti gli atti economici ed amministrativi della Scuola
b) sovraintendere all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici e dei servizi
c) sovraintendere ed organizzare le attività della Scuola
d) assumere e rendere esecutive le delibere amministrative
Art. 11 - Il presidente
Il presidente della Scuola è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti nel rispetto delle clausole di cui all’art. 5.
Dura in carica quattro anni, è immediatamente e senza limiti rieleggibile.
Il Presidente:
a) è garante dello statuto
b) convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo e l’esecutivo. In caso di impedimento nomina un suo delegato.
Art. 12 IL SEGRETARIO
Il segretario della Scuola è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, nel rispetto delle clausole di cui all’art. 5, dura in carica quattro anni, è immediatamente e senza limiti rieleggibile.
Il segretario:
a) assume la rappresentanza legale dell’associazione ed ha la firma sociale con possibilità di delega, in sua assenza, al tesoriere
b) rappresenta la Scuola di fronte ai soci ed ai terzi in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa
c) esercita il diritto di querela e di costituzione dl parte civile
d) sovraintende all’attuazione delle delibere del consiglio direttivo, alla gestione economica della Scuola secondo gli indirizzi del consiglio direttivo e le determinazioni dell’esecutivo.
In caso di impedimento subentra per tali atti il tesoriere
Art.13- Il tesoriere
Il tesoriere della Scuola è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, nel rispetto delle clausole di cui all’art 5, dura in
carica quattro anni, è immediatamente e senza limiti rieleggibile
Il tesoriere:
a) procede alla riscossione ed ai pagamenti e per ogni atto concernente erogazione di spesa, movimento ed impiego di fondi
b) predispone gli schemi di bilancio consuntivo da sottoporre all’ assemblea, nonché assolve alle formalità degli obblighi tributari previsti dalla normativa in vigore.
Art. 14 - Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è costituito dai tre componenti dell’esecutivo, da un componente scelto dal Consiglio Direttivo tra gli animatori soci da almeno 5 anni, e da 2 componenti esterni alla Scuola, scelti tra personalità di rilievo nel campo della formazione in Medicina Generale.
Il Comitato Scientifico:
a) si riunisce annualmente
b) esamina ed approva la conformità dell’attività della Scuola rispetto alla normativa adottata dalla stessa.
Art. 15 - La commissione di controllo di qualità
La Commissione di controllo di qualità è nominata dal Consiglio direttivo ed è costituita da tre componenti effettivi e tre supplenti scelti tra gli animatori con almeno dieci anni di esperienza didattica nella Scuola. Al suo interno la Commissione sceglierà un referente.
La Commissione di controllo di qualità:
a) Sottopone a revisione tutto il materiale commissionato dal Consiglio Direttivo, esprimendo giudizio sulla qualità didattica e scientifica.
b) Fornisce al CD il parere sul materiale esaminato, che ne tiene conto per procedere all’utilizzo con il marchio della Scuola e dà un parere motivato in caso di decisione contrastante
Art.16 - Il collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre soci eletti dall’assemblea che durano in carica quattro anni e sono immediatamente e senza limiti rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti:
a) verifica la regolarità contabile dell’amministrazione
b) verifica la consistenza di cassa
c) redige la relazione sull’esame del bilancio consuntivo entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Il collegio dei revisori dei conti ha diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile, relativo alla gestione economica della Scuola.
Art.17 - Il collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri è costituito da tre soci eletti dall’assemblea, che durano in carica quattro anni e sono immediatamente e senza limiti rieleggibili.
Il collegio dei probiviri è chiamato dal consiglio direttivo, autonomamente o su segnalazione di più soci, ad esaminare ed a giudicare le inosservanze dello statuto e del regolamento interno operate nei confronti della Scuola e degli assodati e stabilisce le relative sanzioni.
Le sanzioni comminabili sono: biasimo scritto, destituzione dalla carica, sospensione da uno a sei mesi dalla facoltà di esercizio di socio, espulsione dall’associazione.
Art. 18 - Scioglimento dell'associazione
L’associazione viene sciolta per decisione dei soci riuniti in assemblea appositamente convocata e validamente costituita, con la maggioranza dei due terzi dei soci.
La decisione è valida erga omnes e prevede anche la non riutilizzabilità della ragione sociale. Il patrimonio sociale eventualmente residuo verrà devoluto alla federazione regionale degli Ordini dei Medici per finanziare borse di studio da attribuire a medici frequentatori il corso di formazione specifica (ex DPR 256 deI 1991 e succ. modificazioni ed integrazioni), per studi e ricerche attinenti la medicina generale.
Art.19 - Il presente statuto è integrato dal regolamento interno
Per tutto quanto non specificamente previsto, valgono le norme di legge.
Norma transitoria: vengono fatte salve, anche in deroga ai sopraelencati requisiti, le nomine già conferite nel momento dell’entrata in vigore del presente statuto